CCNL Istruzione e ricerca: concluso il confronto tra Ministero e OO.SS.

 La Piattaforma per l’aggiornamento dei dati rimane aperta fino al 16 giugno

In data 10 giugno 2025 si è svolto il confronto sul mutamento degli incarichi dirigenziali che ha visto la presentazione di una bozza di circolare contenente le osservazioni sindacali alle quali sono state apportate alcune modifiche. 

È stato chiarito che le sedi affidate per incarico nominale sono comunque disponibili per altro incarico. Inoltre, nelle fasi c) e d), è stata introdotta una precedenza per i dirigenti che, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, erano stati assegnati ad una sede fuori provincia o una considerata disagiata (come una sede a più di 30 km di distanza dalla precedente assegnazione o di difficile raggiungimento per caratteristiche orografiche).

Un’altra richiesta delle organizzazioni sindacali è stata accolta: l’Amministrazione renderà nota la fascia assegnata alle istituzioni scolastiche. Pertanto, è stata presentata una piattaforma che rimane aperta fino al 16 giugno 2025 e che permetterà ai dirigenti di aggiornare i dati su cinque indicatori, mentre altri dati vengono recuperati direttamente dal sistema SIDI.

I dati saranno poi consolidati dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) entro il 26 giugno 2025.

La scadenza della domanda per la mobilità è fissata per il 1° luglio 2025. Vengono considerate, per la definizione del punteggio di fascia, solo le informazioni presenti a sistema entro il 16 giugno, rendendo irrilevanti eventuali mutamenti successivi. La profilazione dei dirigenti scolastici sulla nuova piattaforma segue un percorso autonomo, illustrato nella circolare.

Tutt’ora rimane ancora aperto il tema relativo alla definizione dei contingenti al fine di individuare la quota destinata alla mobilità interregionale. Dunque, la CISL Scuola ha chiesto una ulteriore riunione informativa non appena l’Amministrazione avrà chiarito la sua posizione.

In conclusione, l’Amministrazione ha assicurato che fornirà le informazioni richieste, anche relativamente alla definizione delle quote di assunzione tra concorso ordinario e riservato, successivamente alla mobilità interregionale.

Riforma ammortizzatori sociali: adeguato il Fondo di solidarietà delle attività professionali

Fornite nuove indicazioni sull’Assegno di integrazione salariale per gli iscritti (INPS, circolare 10 giugno 2025, n. 99).

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è stato adeguato alle disposizioni di cui ai commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 148/2015, introdotti dalla Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), in materia di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, disposto con il D.M 21 maggio 2024.

Ne ha dato notizia l’INPS che con la circolare in commento ha fornito le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni di Assegno di integrazione salariale (AIS) erogate dal Fondo.

 Infatti, il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali garantisce il citato assegno a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali di cui al D.Lgs. 148/2015.

In particolare, le domande di accesso alle prestazioni di AIS devono essere presentate:

– non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata;

– non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Sono destinatari della prestazione di Assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati, compresi:

– coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo;

– i lavoratori a domicilio.

Per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i richiedenti devono avere un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Artigiani e commercianti: emissione Avvisi Bonari rate di agosto e novembre 2024

Verrà inviato un alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di e-mail (INPS, messaggio 10 giugno 2025, n. 1844).

Sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di agosto e novembre 2024, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti.

A comunicarlo è l’INPS che segnala anche che gli Avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sul sito istituzionale al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti” > “Nuova Richiesta> “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Ebinter Lazio: corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Attivi corsi per favorire la prevenzione e la sicurezza dell’ambiente lavorativo

L’Ente bilaterale terziario Lazio ha messo in atto una serie di interventi nell’ambito della formazione per incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro, puntando a creare una vera e propria cultura della prevenzione. Infatti, la prevenzione è la chiave giusta per impedire infortuni, aumentare la consapevolezza e migliorare la qualità dell’ambente di lavoro.

 

Tra i servizi messi a disposizione dall’Ente sono previsti corsi di formazione gratuiti e su misura, sia obbligatori, come sicurezza, antincendio e primo soccorso, che professionalizzanti, come customer service o gestione del punto vendita. Sono previsti anche progetti speciali e campagne itineranti nei territori per promuovere la salute nei luoghi di lavoro, contributi economici per le imprese che investono in sicurezza, welfare e aggiornamento professionale, sportelli informativi e infopoint territoriali, al fine di fornire consulenze gratuite su normative, obblighi e opportunità.  

Domanda per l’AUU: l’implementazione del servizio per il subentro del genitore superstite

Il servizio consente al genitore superstite non dichiarato di subentrare nell’istanza monogenitoriale originaria decaduta (INPS. messaggio 6 giugno, n. 1796).

L’INPS ha implementato il servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda monogenitoriale originaria decaduta di Assegno unico e universale (AUU), a seguito del decesso del richiedente.

In sostanza, nella fase di presentazione della domanda di AUU da parte del genitore superstite, il servizio in argomento rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.

In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro, per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, prevista dall’articolo 4, comma 8 del D.Lgs. n. 230/2021, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.

CCNL Riscossione Tributi: siglato l’accordo sul premio di produttività



Definito il premio aziendale per l’anno 2025


Il 5 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin l’accordo relativo al premio di produttività 2025.


Le Parti hanno, infatti, stabilito che al personale delle Aree Professionali ed ai quadri Direttivi dell’Agenzia delle Entrate viene corrisposto con le competenze del mese di giugno 2026  per l’anno 2025 il premio di produttività.


Viene, inoltre, specificato che l’erogazione del premio tiene in considerazione:


– somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;


– consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2025).


Viene specificato che l’erogazione del premio aziendale è subordinata alla assenza di perdita di esercizio del bilancio 2025.


Di seguito gli importi.








































Livello Importo
QD4 4.040
QD3 3.422
QD2 3.050
QD1 2.870
3A4L 2.520
3A3L 2.345
3A2L 2.215
3A1L 2.100
2A3L 1.970
2A2L 1.895
2A1L 1.845
Liv. Unico 1.720

Metasalute: è attivo il piano prevenzione dermatologica

Prevista la prestazione aggiuntiva di rimborso pari a 50,00 euro per una visita dermatologica 

Il Fondo Metasalute, il fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici, ha previsto che dal 4 giugno verrà attivata, nell’ambito dei Progetti Speciali, una nuova modalità di accesso alla prevenzione dermatologica.

Gli assistiti potranno scegliere  una struttura sanitaria presso cui effettuare la visita dermatologica per la prevenzione dei tumori della pelle e richiedere al Fondo un rimborso fino a 50,00 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

A tal proposito è necessaria la prescrizione medica con indicazione della visita per controllo dei nei (o il referto della visita da cui si evinca la finalità preventiva) e il documento di spesa/fattura.

Le richieste di rimborso potranno essere presentate fino al 28 febbraio 2026,  tramite l’area riservata del sito www.fondometasalute.it.

CCNL Trasporto Aereo: siglato il rinnovo per i gestori aeroportuali



Con il rinnovo sono previsti aumenti retributivi già a partire dal 1° luglio 2025


Il 4 giugno 2025 Assaeroporti, Aeroporti 2030 e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl-Trasporto Aereo hanno siglato il rinnovo contrattuale del Trasporto Aereo, per la parte relativa ai gestori aeroportuali; mentre la parte generale è stata sottoscritta il 7 febbraio 2025. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027, sia per la parte normativa che per quella economica.


 


Il rinnovo prevede un aumento medio complessivo di oltre 400,00 euro a regime al 4° livello di Tec, di cui 210,00-240,00 euro di minimi tabellari. Gli aumenti sono previsti nelle seguenti decorrenze:
1° luglio 2025;
1° luglio 2026;
1° luglio 2027


Gli importi sono riportati nella tabella di seguito.






















































































Livello Minimo attuale Minimo 1.7.2025 Minimo 1.7.2026 Minimo 1.7.2027 Delta su minino attuale
1S 1.852,38 2.005,78 2.097,82 2.174,53 322,15
1 1.680,87  1.820,06 1.903,58 1.973,18 292,31
2A 1.536,79 1.664,05 1.740,42 1.804,05 267,26
2B 1.440,75 1.560,05 1.631,64 1.691,30 250,55
3 1.337,84 1.448,62 1.515,09 1.570,49 232,65
4 1.207,47 1.307,47 1.367,47 1.417,47 210,00
5 1.138,88 1.233,18 1.289,77 1.336,93 198,05
6 1.070,28 1.158,89 1.212,08 1.256,39 186,11
7 960,49 1.040,03 1.087,76 1.127,53 167,04
8 864,46 936,03 978,98 1.014,78 150,32
9 686,07  742,88 776,97 805,38 119,31

Inoltre, sono previsti circa 200,00 euro di indennità di presenza, sanità e previdenza integrativa, indennità festive e domenicali ed indennità per la manutenzione dei Dpi e per i giorni di ferie. È previsto anche lo sblocco degli scatti di anzianità e l’Una Tantum di 500,00 euro, da erogare nel mese di luglio 2025, ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2025 che hanno prestato servizio nel periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025.


 


Viene precisato nel comunicato delle OO.SS. che il rinnovo sarà sottoposto alla consultazione referendaria dei lavoratori. 

NASpI: nuovo requisito contributivo e relative istruzioni amministrative

Fornite indicazioni sulle novità legislative introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (INPS. circolare 5 giugno 2025, n. 98).

Alla luce del nuovo requisito contributivo, intervenuto dal 1° gennaio 2025, richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e introdotto dall’articolo 1, comma 171 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), l’INPS ha fornito le relative istruzioni amministrative.

In particolare, l’articolo 1, comma 171 della Legge n. 207/2024 ha modificato l’articolo 3 del D,Lgs. n. 22/2015, inserendo al comma 1 la lettera c-bis) prevedendo che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

Peraltro, la norma non incide invece sulla determinazione della misura e della durata dell’indennità in commento. A ogni modo, la disposizione in argomento esclude dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI.

Inoltre, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Ai fini del computo delle 13 settimane richieste dal requisito di accesso alla NASpI, l’INPS precisa infine che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

 

CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR



Stabiliti gli importi dell’EVR da erogarsi a partire dal 15 luglio 2025


In data 26 maggio 2025 è stato siglato il verbale di accordo, tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese Parma, CNA Provinciale di Parma e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, che definisce la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l’anno di competenza 2024 ai dipendenti delle imprese edili artigiane della provincia di Parma.


Verificando i dati relativi ai trienni 2022/2024 e 2021/2023, gli indicatori provinciali forniti dalla Cassa Edile di Parma sono risultati tutti positivi.


Pertanto, sono stati individuati gli importi complessivi lordi, da erogare in 3 rate, secondo il seguente calendario:


– prima rata (pari al 40% dell’importo dovuto) entro il 15 luglio 2025, con la busta paga di giugno 2025;


– seconda rata (pari al 30% del dovuto) entro il 15 settembre 2025, con la busta paga di agosto 2025;


– terza rata (pari al 30% del dovuto): entro il 15 novembre 2025 (con la busta paga di ottobre 2025).


Di seguito, la tabella con gli importi complessivi lordi per ciascun livello.


















































Livello Totale 1 Rata 40% 2 Rata 30% 3 Rata 30%
7  833,03 333,21 249,91 249,91
6 728.91 291,56 218,67 218,67
5 607,33 242,93 182,20 182,20
4 562,58 225,03 168,78 168,78
3 526,14 210,46 157,84 157,84
2 465,09 186,03 139,53 139,53
1 406,30 162,52 121,89 121,89

L’erogazione dell’EVR è prevista per i dipendenti già in forza nell’anno 2024 e ancora attivi alla data di firma dell’accordo. Per i lavoratori assunti nel corso del 2024, il calcolo avverrà in modo proporzionale, considerando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Per gli apprendisti, l’EVR sarà riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione e riproporzionato per i contratti part-time. I lavoratori intermittenti non avranno diritto all’EVR.


Infine, si precisa che l’importo erogato a titolo di EVR sarà soggetto a tassazione con aliquota ordinaria e non avrà incidenza su altri istituti retributivi previsti dal CCNL, incluso il Trattamento di Fine Rapporto.